Commercialisti San Marino Toccaceli Bronzetti

Startup a San marino
Imprese ad alto contenuto tecnologico

Maggiori informazioni sui requisiti richiesti per aprire una nuova impresa Startup a San Marino ad alta tecnologia.

Il Parco Scientifico Tecnologico della Repubblica di San Marino rinnovato in San Marino Innovation, (www.sanmarinoinnovation.com) è stato istituito al fine di determinare condizioni favorevoli alla nascita e sviluppo di imprese ad alto contenuto tecnologico, con l’obiettivo di creare le migliori condizioni di operatività e di gestione dell'impresa stessa, a seconda delle caratteristiche e delle peculiarità del singolo settore di investimento, sono state introdotte misure attuative tese a:  

  1. definire i requisiti in base ai quali un’impresa possa essere classificata quale Impresa ad alto contenuto tecnologico;
  2. introdurre disposizioni di maggior favore, anche in deroga alla Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche;
  3. introdurre specifiche agevolazioni e incentivi fiscali;
  4. disciplinare specifiche tipologie di contratti di lavoro, in deroga e ad integrazione della Legge 29 settembre 2005 n. 131 e successive modifiche;
  5. prevedere particolari tipologie di permesso di soggiorno e di residenza per i soci e/o gli amministratori, nonché per chi presta la propria attività lavorativa alle dipendenze delle imprese di cui al comma 1, anche in deroga alla Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche; 
  6. prevedere speciali forme di investimento e di raccolta di capitale di rischio; 
  7. introdurre particolari tipologie di licenza, anche in deroga alla legge 31 marzo 2014 n. 40 e successive modifiche. 

Requisiti per la classificazione delle Imprese ad alto contenuto tecnologico 

La società che intenda ottenere lo status di “Impresa ad alto contenuto tecnologico” e ottenere l’iscrizione nell’apposito Registro deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 

  1. aver ottenuto la certificazione del carattere altamente innovativo dell’impresa da parte di San Marino Innovation S.p.A.; 
  2. essere una società di diritto sammarinese costituita in forma di società di capitali, di nuova costituzione o costituita da meno di 12 mesi; 
  3. essere titolari di una licenza industriale o di servizi quale attività prevalente ai sensi della Legge 31 marzo 2014 n. 40. La licenza deve essere ritirata entro 30 giorni correnti dall’iscrizione della società al Registro, pena la perdita dello status di Impresa ad alto contenuto tecnologico;
  4. non avere partecipazioni tramite mandato fiduciario. 

Certificazione del carattere altamente innovativo dell’impresa

La certificazione del carattere altamente innovativo dell’impresa viene rilasciata da San Marino Innovation S.p.A., a seguito di apposita istanza da parte dei soci promotori o, in caso di società già costituita, da parte del legale rappresentante, i quali dimostrino di avere un’idea innovativa di prodotto, servizio, processo, tecnologia, organizzazione o modello di business. 

La certificazione del carattere altamente innovativo d’impresa determina l’accesso ai benefici.

Procedure per l’iscrizione al Registro delle Imprese ad Alto Contenuto Tecnologico 

Viene istituito presso l’Ufficio Attività Economiche il Registro delle Imprese ad alto contenuto tecnologico. L’iscrizione a tale Registro consente di accedere ai benefici previsti per le Imprese ad alto contenuto tecnologico e garantisce la massima pubblicità e trasparenza delle imprese ammesse al regime speciale della presente normativa.  

L’impresa in possesso dei requisiti, deve richiedere l’iscrizione al Registro delle Imprese ad alto contenuto tecnologico entro 90 giorni correnti dal rilascio della certificazione, da parte di San Marino Innovation S.p.A., pena la decadenza dallo status di Impresa ad Alto Contenuto Tecnologico. 

Nel Registro delle Imprese ad alto contenuto tecnologico sono iscritti i medesimi dati riportati nel Registro delle Società, previsti dalle disposizioni vigenti in materia. 

Nel Registro viene riportata per ogni Impresa al Alto Contenuto Tecnologico la seguente dicitura, in base al periodo agevolato in cui la medesima si trova:  

  1. SUT I; 
  2. SUT II; 
  3. SAT.

Classificazione di imprese ad alto contenuto tecnologico

Le imprese ad alto contenuto tecnologico sono classificate come segue:  

  1. Start Up Tecnologica di Primo Livello (SUT I); 
  2. Start Up Tecnologica di Secondo Livello (SUT II); 
  3. Società Altamente Tecnologica (SAT). 

Le imprese in possesso dei requisiti classificate in uno dei punti di cui sopra hanno accesso a un regime societario semplificato, in deroga alla Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche. 

La Start Up Tecnologica di Primo Livello (SUT I) deve essere in possesso dei requisiti. 

Lo status di Start Up tecnologica di Primo Livello ha durata totale di tre anni dall’iscrizione al Registro. 

Sono Start Up Tecnologiche di Secondo Livello (SUT II) le società aventi uno dei seguenti requisiti: 

  1. La Start Up Tecnologica di Primo Livello (SUT I) che abbiano esaurito il termine di tre anni di iscrizione nel Registro; 
  2. le Imprese start up che risultano già iscritte al Registro delle Imprese Start Up ad alta tecnologia previsto all’articolo 4 del Decreto Delegato 24 luglio 2014 n.116, le quali optano per essere iscritte nel Registro delle Imprese ad alto contenuto tecnologico; 
  3. società in possesso dei requisiti e il cui capitale sociale sia a qualsiasi titolo detenuto in misura non inferiore al 50% da società, sia estere sia di diritto sammarinese, aventi le seguenti caratteristiche: 

c1) il cui numero di occupati sia pari o superiore a 25 persone e inferiore a 50 persone; dove per occupati si intendono i dipendenti a tempo determinato e indeterminato legati all’impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza; 

c2) il cui fatturato o il totale dell’attivo patrimoniale superi 5 milioni di euro e sia inferiore a 10  milioni di euro. 

Nel caso di cui alla lettera c), qualora la società, che detiene o deterrà le partecipazioni della Start Up Tecnologica di Secondo Livello (SUT II), faccia parte di un gruppo di imprese, nella valutazione dei parametri si considerano i dati afferenti non soltanto a questa, bensì il complesso dei dati riferiti al gruppo di imprese di cui la stessa fa parte.  

Nel caso di cui alla lettera a) il passaggio al regime di Start Up Tecnologica di Secondo Livello (SUT II) viene eseguito d’ufficio, a seguito di apposita comunicazione da parte di San Marino Innovation S.p.A. all’Ufficio Attività Economiche, che procederà all’aggiornamento del Registro nonché al rilascio di apposita certificazione alla società interessata.  

Nei casi di cui alle lettere b) e c) l’attribuzione dello status di Start Up Tecnologica di Secondo Livello (SUT II) viene effettuata da San Marino Innovation S.p.A., contestualmente al rilascio della certificazione.  

Lo status di Start Up Tecnologica di Secondo Livello ha durata totale di quattro anni.

Regime applicabile a Start Up di Primo Livello - SUT I e a Start Up di Secondo Livello - SUT II

Alle Start Up Tecnologiche di Primo Livello ed alle Start Up Tecnologiche di Secondo Livello viene applicato il seguente regime, in deroga alla Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche: 

L’ammontare del capitale sociale in caso di società a responsabilità limitata: 

a1) Per le Start Up di Primo Livello (SUT I) non deve essere inferiore a euro 1,00  per quota; 

a2) Per le Start Up di Secondo Livello (SUT II) non deve essere inferiore a euro 10.000,00.  

I conferimenti del capitale sociale devono essere effettuati in denaro, fino alla concorrenza dell’ammontare minimo previsto dal presente decreto delegato e devono essere versati presso un Istituto di credito della Repubblica di San Marino secondo le modalità che seguono:  

b1) la metà del capitale sociale deve essere versato entro 60 giorni dall’acquisizione dello status, rispettivamente, di Start Up Tecnologica di Primo Livello (SUT I) e di Start Up Tecnologica di Secondo Livello (SUT II);  

b2) la restante metà del capitale sociale deve essere versato entro 3 anni dall’acquisizione del medesimo status.  

Le partecipazioni societarie possono essere differenziate per categorie previamente individuate nell’atto costitutivo e nello statuto. Qualora vengano create diverse categorie di partecipazioni, la società può liberamente determinarne il contenuto, ma tutte le partecipazioni appartenenti alla medesima categoria devono conferire uguali diritti. 

La società ha facoltà di sottoscrivere partecipazioni proprie, in misura non superiore al 30% del capitale sociale, da destinarsi a terzi, esclusivamente secondo le modalità e per le finalità previste.  

L’attribuzione dello Status di Start Up Tecnologica di Primo e di Secondo Livello determina:  

  1. l’esonero dal pagamento della tassa di licenza d’esercizio; 
  2. il pagamento dell’imposta di Registro su tutti gli atti societari e sugli atti di cessione di partecipazioni societarie nella misura fissa pari a Euro 70,00

Società Altamente Tecnologica - SAT

È Società Altamente Tecnologiche (SAT) la società avente uno dei seguenti requisiti: 

  1. società di diritto sammarinese costituite in forma di società di capitali che hanno esaurito il periodo di permanenza nel regime di SUT II; 
  2. società in possesso dei requisiti, il cui capitale sociale sia a qualsiasi titolo detenuto in misura non inferiore al 50% da società, sia estere sia di diritto sammarinese, aventi le seguenti caratteristiche: 

b1) il cui numero di occupati sia pari o superiore a 50 persone; dove per occupati si intendono i dipendenti a tempo determinato e indeterminato legati all’impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza; 

b2) il cui fatturato o il totale dell’attivo patrimoniale superi 10 milioni di euro. 

Nel caso di cui alla lettera b), qualora la società, che detiene o deterrà le partecipazioni della Start Up Tecnologica di Secondo Livello (SUT II), faccia parte di un gruppo di imprese, nella valutazione dei parametri di cui al presente articolo si considerano i dati afferenti non soltanto a questa, bensì il complesso dei dati riferiti al gruppo di imprese di cui la stessa fa parte.  

Nel caso di cui alla lettera a) il passaggio al regime di Società Altamente Tecnologica (SAT) viene eseguito d’ufficio, a seguito di apposita comunicazione da parte di San Marino Innovation S.p.A. all’Ufficio Attività Economiche, che procederà all’aggiornamento del Registro nonché al rilascio di apposita certificazione alla società interessata.  

Nel caso di cui alla lettera b) l’attribuzione dello status di Società Altamente Tecnologica (SAT) viene effettuata da San Marino Innovation S.p.A., contestualmente al rilascio della certificazione.  

Alle Società Altamente Tecnologiche viene applicato il seguente regime, in deroga alla Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche: 

L’ammontare del capitale sociale non deve essere inferiore a Euro 20.000,00= in caso di società a responsabilità limitata;  

I conferimenti del capitale sociale devono essere effettuati in denaro fino alla concorrenza dell’ammontare minimo previsto dal presente decreto delegato e devono essere versati presso un Istituto di credito della Repubblica di San Marino secondo le modalità che seguono:  

b1) la metà del capitale sociale deve essere versato entro 60 giorni dall’acquisizione dello status di Società Altamente Tecnologica (SAT);  

b2) la restante metà del capitale sociale deve essere versato entro 3 anni dall’acquisizione del medesimo status.  

Le partecipazioni societarie possono essere differenziate per categorie previamente individuate nell’atto costitutivo e nello statuto. Qualora vengano create diverse categorie di partecipazioni, la società può liberamente determinarne il contenuto, ma tutte le partecipazioni appartenenti alla medesima categoria devono conferire uguali diritti; 

La società ha facoltà di sottoscrivere partecipazioni proprie, in misura non superiore al 30% del capitale sociale, da destinarsi a terzi, esclusivamente secondo le modalità previste. 

Esenzioni dall’Imposta Generale sui Redditi

I redditi delle Start Up Tecnologiche di Primo Livello (SUT I) sono esenti dall’Imposta Generale sui Redditi prevista dalla Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche. 

Le Start Up Tecnologiche di Secondo Livello sono tenute al pagamento dell’Imposta Generale sui Redditi prevista dalla Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche, la cui aliquota è fissata nella misura del 4%.

Le Società Altamente Tecnologiche (SAT) sono tenute al pagamento dell’Imposta Generale sui Redditi prevista dalla Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche, la cui aliquota è fissata nella misura del 8% per i primi 5 anni. 

Decorso il termine di cui al comma 3, le Società Altamente Tecnologiche sono tenute al pagamento dell’Imposta Generale sui Redditi prevista dalla Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche, la cui aliquota è fissata nella misura ordinaria prevista per legge. 

Incentivi fiscali per investimenti effettuati da persone giuridiche nelle Imprese ad alto contenuto tecnologico

Fatte salve norme di rango superiore che prevedano limiti alla defiscalizzazione di redditi derivanti da beni immateriali, per i soggetti persone giuridiche residenti nel territorio della Repubblica di San Marino che effettuano conferimenti, in denaro o in natura, nelle Imprese ad alto contenuto tecnologico, è riconosciuta una deduzione dal reddito imponibile individuata nella misura che segue: 

  1. nella misura del 60 per cento dei conferimenti rilevanti effettuati nei confronti di Start Up

Tecnologiche di Primo Livello, per un importo non superiore a euro 2.000.000,00; 

  1. nella misura del 30 per cento dei conferimenti rilevanti effettuati nei confronti di Start Up 

Tecnologiche di Secondo Livello, per un importo non superiore a euro 2.000.000,00; 

  1. nella misura del 15 per cento dei conferimenti rilevanti effettuati nei confronti di Società Altamente Tecnologiche, per un importo non superiore a euro 2.000.000,00. 

Le agevolazioni previste dalla presente norma si applicano ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo di azioni o quote delle Imprese ad alto contenuto tecnologico o delle società di capitali che investono prevalentemente in Imprese ad alto contenuto tecnologico, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione.  

Si considerano conferimenti in denaro anche la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti di capitale, eccezion fatta per i crediti risultanti da cessione di beni o prestazioni di servizi. 

Al fine di individuare se l’investimento ricade in un periodo d’imposta agevolato, i conferimenti rilevano nel periodo d’imposta in corso alla data del deposito per l’iscrizione nel Registro delle società dell’atto costitutivo o della deliberazione di aumento del capitale sociale. I conferimenti che derivano dalla conversione di obbligazioni rilevano, invece, nel periodo d’imposta in corso alla data in cui ha effetto la conversione.  

Le agevolazioni previste spettano a condizione che i soggetti investitori ricevano e conservino copia del piano d’investimento della Imprese ad alto contenuto tecnologico, contenente informazioni dettagliate sull’oggetto della prevista attività, sui relativi prodotti, nonché sull’andamento attuale e previsto delle vendite. 

Il diritto ai benefici decade se, entro due anni dalla data in cui rileva l’investimento, si verifica la cessione (anche parziale) a titolo oneroso delle partecipazioni ricevute in cambio degli investimenti agevolati, inclusi gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimenti di diritti reali di godimento, i conferimenti effettuati in Start Up innovative.  

Deduzione fiscale per il capitale proprio per le persone giuridiche che investono nelle Imprese ad alto contenuto tecnologico

I soggetti passivi d’imposta di cui al Titolo III della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e che effettuano conferimenti, in denaro o in natura, nelle Imprese ad alto contenuto tecnologico, possono portare in deduzione dal reddito imponibile, determinato secondo le regole previste dal medesimo Titolo, una quota del 20 per cento corrispondente all’incremento del capitale proprio, al netto del risultato di esercizio in corso, in ciascun periodo d’imposta.  

Le disposizioni si intendono in deroga all’articolo 74 della Legge 16 dicembre 2013 n. 166.

Detrazioni fiscali per i privati investitori

Fatte salve norme di rango superiore che prevedano limiti alla defiscalizzazione dei redditi derivanti da beni immateriali, per i soggetti persone fisiche residenti nel territorio della Repubblica di San Marino che effettuano conferimenti, in denaro o in natura, nelle Imprese ad alto contenuto, è riconosciuta una detrazione dall’Imposta Generale sui Redditi prevista dalla Legge 16 dicembre 2013 n.166 individuata nella misura che segue: 

  1. nella misura del 80 per cento dei conferimenti rilevanti effettuati nei confronti di SUT I, per un importo non superiore a euro 1.000.000,00; 
  2. nella misura del 60 per cento dei conferimenti rilevanti effettuati nei confronti di SUT II, per un importo non superiore a euro 1.000.000,00; 
  3. nella misura del 20 per cento dei conferimenti rilevanti effettuati nei confronti di SAT, per un importo non superiore a euro 1.000.000,00. 

Per le società di persone l’importo per il quale spetta la detrazione è determinato in capo ai soci persone fisiche in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili, come risultanti da atto pubblico o scrittura privata autenticata. Il suddetto limite di euro 1.000.000,00 si applica con riferimento al conferimento effettuato dalla società di persone nelle Imprese ad alto contenuto tecnologico.  

L’importo eventualmente eccedente della detrazione riconosciuta può essere riportato come credito di imposta nei successivi tre periodi di imposta.  

Le agevolazioni previste si applicano ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo di azioni o quote delle Imprese ad alto contenuto tecnologico o delle società di capitali che investono prevalentemente in Imprese ad alto contenuto tecnologico, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione. Si considerano conferimenti in denaro anche la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti di capitale, eccetto i crediti risultanti da cessione di beni o prestazioni di servizi.  

Al fine di individuare se l’investimento ricade in un periodo d’imposta agevolato, i conferimenti rilevano nel periodo d’imposta in corso alla data del deposito per l’iscrizione nel Registro delle società dell’atto costitutivo o della deliberazione di aumento del capitale sociale. I conferimenti che derivano dalla conversione di obbligazioni rilevano, invece, nel periodo d’imposta in corso alla data in cui ha effetto la conversione.  

Le agevolazioni previste spettano a condizione che i soggetti investitori ricevano e conservino copia del piano di investimento della Start Up ad alta tecnologia, contenente informazioni dettagliate sull’oggetto della prevista attività, sui relativi prodotti, nonché sull’andamento attuale e previsto delle vendite. 

Il diritto ai benefici decade se, entro due anni dalla data in cui rileva l’investimento, si verifica la cessione, anche parziale, a titolo oneroso delle partecipazioni ricevute in cambio degli investimenti agevolati, inclusi gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimenti di diritti reali di godimento i conferimenti effettuati in Imprese ad alto contenuto tecnologico.  

Esenzione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni

Le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni, qualificate e non qualificate, nelle Imprese ad alto contenuto tecnologico, non concorrono alla formazione del reddito della persona fisica nella misura che segue: 

  1. al 100% del loro valore qualora entro due anni dal loro conseguimento vengano reinvestite in società che svolgono la medesima attività; 
  2. al 50% del loro valore in tutti gli altri casi diversi da quello previsto alla lettera a). 

L’esenzione si applica anche alle plusvalenze derivanti dalla cessione di strumenti finanziari partecipativi o di contratti di associazione in partecipazione equiparati relativi alle medesime società.  

Il regime agevolativo opera al verificarsi delle seguenti condizioni:  

  1. la società cui le partecipazioni si riferiscono è una Impresa ad alto contenuto tecnologico;
  2. l’esenzione non può in ogni caso eccedere il quintuplo del costo sostenuto dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di cessione, nei cinque anni anteriori alla cessione, per l’acquisizione o la realizzazione di beni materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili, di beni immateriali ammortizzabili, nonché per spese di ricerca e sviluppo.

Contratto di lavoro per dipendenti di Imprese ad alto contenuto tecnologico

Al fine di sostenere l’avvio delle Imprese ad alto contenuto tecnologico con strumenti conformi alle esigenze di flessibilità dettate dalla particolare attività svolta in termini di progetti innovativi, è istituito il contratto di lavoro a tempo determinato per Imprese ad alto contenuto tecnologico avente le seguenti caratteristiche:  

  1. ha la durata massima di trentasei mesi e può essere anche a part time; 
  2. può essere utilizzato solo da Start Up Tecnologiche di Primo Livello (SUT I) o da Start Up Tecnologiche di Secondo Livello (SUT II). L’utilizzo del presente contratto durante uno dei due periodi agevolati ne esclude l’utilizzo nell’altro periodo, fermo restando che il rapporto di lavoro iniziato in uno dei due periodi agevolati in base alla presente normativa potrà proseguire anche nel periodo successivo fino al suo naturale esaurimento; 
  3. può essere utilizzato dall’impresa per un massimo di otto dipendenti avviati e non avviati dalle Liste di Avviamento al Lavoro. Il limite di otto dipendenti è riferito alla contemporanea presenza di personale con tale tipologia di contratto. 

La comunicazione nominativa preventiva di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato per Imprese ad alto contenuto tecnologico, firmata dal datore di lavoro e dal lavoratore e corredata della documentazione necessaria ad attestare l’esistenza di tutti i requisiti richiesti, è inoltrata all’Ufficio Attività Economiche che deve rispondere entro due giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione esclusivamente in merito al possesso o meno dei requisiti. Può essere effettuata l'assunzione anche di persone che non siano domiciliate o residenti in Italia purché, se provenienti da Paesi non inclusi nello spazio Schengen, siano muniti di visti di ingresso in tale spazio, qualora ciò sia previsto dall’Accordo Schengen; in tale caso le persone assunte devono richiedere e ottenere il permesso di soggiorno entro trenta giorni lavorativi dall'avvenuta assunzione pena la nullità del contratto di assunzione e la perdita dei requisiti dell'Impresa ad alto contenuto tecnologico legati all'assunzione medesima. 

Al termine del contratto di lavoro a tempo determinato per dipendenti di Imprese ad alto contenuto tecnologico, l'impresa ha diritto di proseguire, anche a part-time purché inferiore a 25 ore settimanali, il rapporto di lavoro con il dipendente che ha utilizzato tale forma di contratto per il periodo massimo previsto, con una delle comuni forme di assunzioni previste dalla normativa sammarinese. 

I dipendenti avviati dalle Liste di Avviamento al Lavoro possono altresì beneficiare degli incentivi di cui alla Legge 29 aprile 2014 n. 71 e successive modifiche e integrazioni. 

Rapporti di Collaborazione Coordinata e Continuativa a Progetto

Al fine di sostenere l’avvio delle Imprese ad alto contenuto tecnologico con strumenti conformi alle esigenze di flessibilità dettate dalla particolare attività svolta in termini di progetti innovativi, le Imprese ad alto contenuto tecnologico possono avvalersi di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, nel rispetto dei limiti che seguono. 

Le Start Up Tecnologiche di Primo Livello (SUT I) e le Start Up Tecnologiche di Secondo Livello (SUT II) possono stipulare fino a un numero massimo di 4 contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, indipendentemente dal numero dei lavoratori dipendenti impiegati nell’impresa, in deroga all’articolo 18, comma 1 della Legge 29 settembre 2005 n. 131 così come modificato dall’articolo 5 della Legge 5 ottobre 2011 n. 156. 

Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto stipulato tra la Start Up Tecnologica committente e il collaboratore può essere rinnovato o prorogato purché la durata complessiva del rapporto non sia superiore a 18 mesi, anche non continuativi. Al termine dei 18 mesi, se la società intende procedere all’assunzione del collaboratore a progetto, è consentita esclusivamente l’assunzione a tempo indeterminato.  

Lavoro occasionale e accessorio

Per coloro che operano nelle attività di Start Up Tecnologiche si applica un unico limite pari a centoventi giornate annue.

Permesso di soggiorno speciale per dipendenti di Imprese ad alto contenuto tecnologico

Il permesso di soggiorno speciale per dipendenti di Imprese ad alto contenuto tecnologico è rilasciato allo straniero, assunto con la tipologia di contratto per dipendenti di Imprese ad alto contenuto tecnologico che intenda soggiornare nella Repubblica di San Marino. 

Il permesso di soggiorno può essere ulteriormente prorogato anche nel caso in cui il rapporto di lavoro prosegua. 

La durata del permesso di soggiorno è di un anno ed è rinnovabile annualmente. La cessazione del contratto determina la decadenza del permesso di soggiorno. 

Lo straniero che intenda richiedere il permesso di soggiorno speciale per Imprese ad alto contenuto tecnologico è tenuto a produrre documentazione che attesti la disponibilità di mezzi sufficienti per la propria sussistenza e di alloggio adeguato per tutta la durata del soggiorno. 

I lavoratori provenienti da Paesi non inclusi nello spazio Schengen devono essere muniti di visti di ingresso in tale spazio, qualora ciò sia previsto dall’Accordo Schengen. 

Il richiedente il permesso di soggiorno speciale perché titolare di un contratto di lavoro a tempo determinato per Imprese ad alto contenuto tecnologico deve formulare apposita domanda scritta alla Gendarmeria – Ufficio Stranieri, esibendo passaporto o documento equipollente ritenuto valido dalla Gendarmeria ed allegando i seguenti documenti:  

  • copia di documento di identità; 
  • n.4 fototessera; 
  • il contratto di lavoro di cui all’articolo 6; 
  • certificato di residenza; 
  • certificato di stato di famiglia; 
  • certificato penale rilasciato dal Tribunale di San Marino e dalle Autorità competenti del Paese di appartenenza; 
  • certificato di carichi pendenti rilasciato dal Tribunale di San Marino e dalle Autorità competenti del Paese di appartenenza; 
  • dichiarazione di disponibilità di alloggio adeguato ovvero copia di contratto di locazione debitamente registrato ovvero altro titolo idoneo, atto a dimostrare la idoneità dell’alloggio; 
  • documentazione

Il permesso di soggiorno è rilasciato dalla Gendarmeria – Ufficio Stranieri. 

I controlli della Gendarmeria relativi all’acquisizione di informazioni ulteriori rispetto a quelle che emergono dalla documentazione, vengono effettuati successivamente al rilascio del permesso di soggiorno.  

Il numero massimo di permessi di soggiorno per Imprese ad alto contenuto tecnologico è per il 2019 di 100. Per gli anni successivi il numero massimo viene disposto nell’ambito della definizione dei flussi di ingresso in territorio. 

Residenza per amministratori e soci di Imprese ad alto contenuto tecnologico

Amministratori e soci che siano dipendenti delle Imprese ad alto contenuto tecnologico possono richiedere, per se stessi e per i propri familiari, la residenza alla Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione ed Immigrazione secondo le disposizioni di cui alla Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche. 

Permesso di soggiorno speciale per familiari Imprese ad alto contenuto tecnologico

Lo straniero in possesso di permesso di soggiorno per dipendenti di Imprese ad alto contenuto tecnologico può richiedere il rilascio del permesso di soggiorno speciale per familiari Imprese ad alto contenuto tecnologico per i seguenti familiari:  

  1. coniuge non legalmente separato e per il quale non siano in corso le procedure di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili o annullamento del matrimonio;
  2. figlio di età non superiore a 25 anni legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, purché non sia coniugato o convivente more uxorio e, nel caso di minori, a condizione che l’altro genitore, qualora sia noto ed in vita, abbia prestato il suo consenso ovvero tale consenso sia stato espresso dall’autorità giudiziaria;
  3. figlio legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, qualora non sia in grado di provvedere al proprio sostentamento a causa di disabilità. Salvi casi di forza maggiore, da comprovarsi debitamente dal richiedente il permesso, il ricongiungimento familiare deve essere richiesto entro dodici mesi dalla data di immigrazione in Repubblica del richiedente il permesso ed è rilasciato dalla Gendarmeria – Ufficio Stranieri.

            Lo straniero che richiede il ricongiungimento familiare deve dimostrare la disponibilità:  

  1. di un alloggio adeguato per sé e per i familiari per i quali si intende richiedere il ricongiungimento;
  2. di un reddito annuo adeguato al sostentamento proprio e dei familiari per i qualisi intende richiedere il ricongiungimento. Il reddito non può essere inferiore a euro 18.000,00 per il titolare del permesso a cui vanno addizionati euro 6.000,00 per ogni familiare a carico del medesimo.  

Fatta salva l'esistenza di convenzioni bilaterali che disciplinino diversamente la materia, i familiari in possesso di permesso di soggiorno speciale non hanno diritto all'erogazione di prestazioni sanitarie gratuite né di alcuna prestazione di tipo economico o assistenziale da parte dell’Istituto per la Sicurezza Sociale e dello Stato; lo straniero che intenda richiedere il permesso di soggiorno speciale per familiari Imprese ad alto contenuto tecnologico è quindi tenuto a stipulare idonea polizza assicurativa valida sul territorio della Repubblica a copertura del rischio di malattie, infortunio e maternità avente copertura annua minima di euro 30.000,00 o a produrre documentazione che dimostri copertura sanitaria nel Paese di provenienza, e che sia riconosciuta valida dagli uffici preposti dall’ISS a copertura di ogni evento, per ogni familiare per cui richiede tale permesso.  

Il permesso di soggiorno speciale rilasciato allo straniero, nel caso di minori, l’iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale. 

Lo straniero in possesso di permesso di soggiorno per dipendenti di Imprese ad alto contenuto tecnologico può richiedere il permesso per convivenza di cui all’articolo 15, comma 1, punto a), della Legge 28 giugno 2010 n. 118.  

La documentazione da presentare per il rilascio del permesso speciale è quella di cui ai punti a) e b) dell’articolo 14 del Decreto Delegato 26 novembre 2010 n.186.  

La perdita dei requisiti del soggetto comporta l’immediata decadenza per sé e per i familiari del permesso di soggiorno.

Consorzio per la ricerca e lo sviluppo

Due o più imprese o gli enti di ogni tipo, tanto di diritto sammarinese che estero, possono costituire un consorzio per la ricerca e lo sviluppo.  

Con il contratto di consorzio per la ricerca e lo sviluppo i consorziati istituiscono un’organizzazione comune per sviluppare un determinato progetto di ricerca o di sviluppo di un prodotto, un servizio, un processo o una tecnologia.   

Ai fini della validità del contratto, almeno una delle imprese consorziate deve essere un’impresa ad alto contenuto tecnologico o, in alternativa, deve essere in possesso dello status di “Partner Certificato. 

Il contratto di consorzio per la ricerca e lo sviluppo è stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata a pena di nullità. 

Esso deve indicare: 

  • l’oggetto e la durata del consorzio; 
  • la descrizione del progetto di ricerca o di sviluppo; 
  • la sede dove verrà prevalentemente svolta l’attività;
  • gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati; 
  • le attribuzioni e i poteri degli organi consortili anche in ordine alla rappresentanza in giudizio; 
  • le condizioni di ammissione di nuovi consorziati; 
  • i casi di recesso e di esclusione; 
  • le sanzioni per l’inadempimento degli obblighi dei consorziati. 

 Il contratto di cui agli articoli che precedono deve essere registrato presso l’Ufficio del Registro e conservatoria della Repubblica di San Marino entro 30 giorni dalla sua stipula. 

L’imposta di registro prevista per il contratto di cui agli articoli che precedono è fissato in misura fissa pari a euro 70,00. 

La registrazione del contratto ha natura costitutiva. In mancanza verrà applicata la disciplina sulle associazioni non riconosciute.  

 Gli organi consortili hanno la rappresentanza sostanziale e processuale di tutte le imprese consorziate, per tutte le questioni derivanti dal contratto di consorzio per la ricerca e lo sviluppo. 

Gli organi consortili rispondono ai consorziati in base alle norme sul mandato. 

 I contributi dei consorziati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo consortile che deve essere impiegato esclusivamente per il perseguimento dell’oggetto del consorzio per la ricerca e lo sviluppo. 

Il fondo consortile deve essere costituito nella forma di trust, ai sensi della Legge 1 marzo 2010 n. 42 e successive modifiche e integrazioni, entro 120 giorni dalla registrazione del contratto, a pena di nullità di quest’ultimo. 

Per la durata del consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo, e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo. 

Delle obbligazioni assunte in nome del consorzio, dalle persone che ne hanno la rappresentanza, risponde solo ed esclusivamente il fondo consortile. 

 Il contratto di consorzio si scioglie: 

  1. per il decorso del tempo stabilito per la sua durata; 
  2. per il conseguimento dell’oggetto o per l’impossibilità di conseguirlo; 
  3. per volontà unanime dei consorziati; 
  4. per le altre cause previste nel contratto; 
  5. per il venire meno dei requisiti.

Agevolazioni fiscali per i consorziati 

Fatte salve norme di rango superiore che prevedano limiti alla defiscalizzazione dei redditi derivanti da beni immateriali, i contributi in denaro effettuati dai consorziati nel fondo consortile sono deducibili dall’imposta sul reddito dell’impresa consorziata nella misura del 20%, per un importo non superiore a euro 50.000,00 annui. 

Il diritto ai benefici decade in caso di scioglimento del consorzio entro l’anno fiscale successivo.  

Assegnazione di partecipazioni a titolo retributivo

Le Imprese possono assegnare partecipazioni societarie oppure diritti per l'acquisto o la sottoscrizione di partecipazioni societarie ad amministratori, dipendenti, lavoratori a contratto, collaboratori, consulenti a fronte dell’apporto di prestazioni di opere e di servizi. 

Le partecipazioni societarie devono essere partecipazioni di proprietà della società stessa. 

La società stipulare con il beneficiario apposito contratto. 

La società che intenda avvalersi della facoltà deve stipulare apposito contratto con il beneficiario. 

Il contratto deve essere redatto in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata e registrato ai sensi delle vigenti normative, a pena di nullità. 

Esso deve indicare a pena di nullità: 

  • dati anagrafici del Beneficiario;
  • dati della società Emittente; 
  • delibera dell’Assemblea dei soci in forza della quale viene stipulato il contratto “work for equity”; 
  • descrizione dettagliata del tipo di opera o di servizio da rendere; 
  • valorizzazione degli apporti; 
  • diritti e i doveri attribuiti dalle partecipazioni; 
  • maturazione e modalità di attribuzione delle partecipazioni o dei diritti per l'acquisto o la sottoscrizione di partecipazioni; 
  • performance e/o obiettivi a cui è condizionata l’attribuzione delle partecipazioni o dei diritti per l'acquisto o la sottoscrizione di partecipazioni e criteri oggettivi di valutazione; 
  • conseguenze in caso di mancata prestazione dell’opera o del servizio

La qualificazione come “premio integrativo alla retribuzione base”, nel caso in cui il beneficiario sia dipendente della società. 

Trattamento fiscale

Le partecipazioni attribuite a fronte dell'apporto di opere e servizi resi in favore di Imprese, ovvero di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, ivi inclusi quelli professionali, resi nei confronti degli stessi, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l'apporto al momento della loro attribuzione. 

Il reddito di lavoro derivante dall'assegnazione, da parte delle Imprese ai propri amministratori, dipendenti o lavoratori a contratto di partecipazioni o di ogni altro diritto per l'acquisto o la sottoscrizione di partecipazioni, non concorre alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi. 

Il beneficio è riconosciuto a condizione che le partecipazioni o i diritti oggetto di assegnazione non siano riacquistati dalla società emittente o da altro soggetto che controlla o che è controllato dalla società emittente. 

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