Commercialisti San Marino Toccaceli Bronzetti

SOCIETÀ BENEFIT

La norma ha lo scopo di promuovere la costituzione e favorire la diffusione di società, di seguito denominate «società benefit», che nell’esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territorio e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.
Le finalità sono perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l’interesse dei soci e con l’interesse di coloro sui quali l’attività sociale possa avere un impatto. Le finalità possono essere perseguite da ciascuna delle società di cui alla Legge 23 febbraio 2006 n.47 “Legge sulle Società” e successive modifiche e quelle regolate da leggi speciali.

Definizioni

Si intende per:

  1. «beneficio comune»: il perseguimento, nell’esercizio dell’attività economica delle società, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di cui alla norma;
  2. «altri portatori di interesse»: il soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o

indirettamente, dall’attività delle società benefit, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile in genere;

  1. «standard di valutazione esterno»: modalità e criteri della norma, che devono essere necessariamente utilizzati per la valutazione dell’impatto generato dalla società in termini di beneficio comune;
  2. «aree di valutazione»: ambiti settoriali, identificati dalla norma, che devono essere necessariamente inclusi nella valutazione dell’attività di beneficio comune.

Contenuto dell’atto costitutivo o dello statuto

La società benefit, fermo restando quanto previsto dalle norme vigenti, deve indicare, nell’ambito del proprio oggetto sociale, le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire.
Le società diverse dalle società benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l’atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle norme vigenti in materia.
La società benefit può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole «Società benefit» o l’abbreviazione «SB» e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.

Amministrazione

La società benefit è amministrata in modo da bilanciare l’interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nella norma, conformemente a quanto previsto dallo statuto.
La società benefit, fermo quanto disposto dalla disciplina vigente, individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità.
L’inosservanza degli obblighi di cui alla norma può costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto.
In caso di inadempimento degli obblighi di cui alla norma, si applica quanto disposto dagli articoli 56 e 57 della Legge n.47/2006 “Legge sulle Società” e successive modifiche in tema di responsabilità degli amministratori.

Relazione annuale

La società benefit redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che include:

  1. la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
  2. la valutazione dell’impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno e che comprende le aree di valutazione identificate dalla norma;
  3. una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell’esercizio successivo.

La relazione annuale è pubblicata nel sito internet della società o con altro mezzo di comunicazione. A tutela dei soggetti beneficiari, taluni dati finanziari della relazione possono essere omessi.

Rating d’impresa benefit

E’ istituito presso l’Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio, che ne cura la gestione, il sistema del rating di impresa e delle relative premialità determinate dal Congresso di Stato con propria delibera, per il quale l’Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio rilascia apposita certificazione agli operatori economici, su richiesta.
Il sistema è connesso a requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi che esprimono l’affidabilità dell’impresa.
Il Congresso di Stato con regolamento definisce i requisiti reputazionali con i criteri di valutazione degli stessi e i criteri relativi alla valutazione dell’impatto generato, nonché le modalità di rilascio della relativa certificazione, mediante linee guida adottate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della norma.
  Entro il medesimo termine di tre mesi, l’Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di       Commercio predispone le apposite procedure tecniche di presentazione delle domande da parte delle società.
   Le linee guida istituiscono un sistema di penalità e premialità ai fini della partecipazione dell’impresa a procedure di selezione pubblica e all’ottenimento di linee di credito agevolate. L’Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio nell’assegnazione dei requisiti reputazionali alle società già costituite, tiene conto anche dei comportamenti anteriori all’entrata in vigore della norma conformi a quanto previsto per il rilascio del rating di impresa.

Incentivi

Con decreto delegato saranno definite apposite politiche di incentivazione parametrate al rating attribuito e finalizzate al perseguimento della norma.

Vigilanza

La società benefit che fornisca informazioni errate o non corrette sulle finalità di beneficio comune è soggetta alle disposizioni in materia di tutela dei consumatori.
L’Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio svolge i relativi compiti e attività, nei limiti delle risorse disponibili.

Standard di valutazione

Lo standard di valutazione esterno utilizzato dalla società benefit deve essere:

  1. esauriente e articolato nel valutare l’impatto della società e delle sue azioni nel perseguire la finalità di beneficio comune nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse;
  2. sviluppato da un ente che non sia controllato dalla società benefit o collegato con la stessa;
  3. credibile perché sviluppato da un ente che:
  4. ha accesso alle competenze necessarie per valutare l’impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso;
  5. utilizza un approccio scientifico e multidisciplinare per sviluppare lo standard, prevedendo eventualmente anche un periodo di consultazione pubblica;
  6. trasparente perché le informazioni che lo riguardano sono rese pubbliche, in particolare:
  7. i criteri utilizzati per la misurazione dell’impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso;
  8. le ponderazioni utilizzate per i diversi criteri previsti per la misurazione;
  9. l’identità degli amministratori e l’organo di governo dell’ente che ha sviluppato e gestisce lo standard di valutazione;
  10. il processo attraverso il quale vengono effettuate modifiche e aggiornamenti allo standard;
  11. un resoconto delle entrate e delle fonti di sostegno finanziario dell’ente per escludere eventuali conflitti di interesse.

Aree di valutazione

La valutazione dell’impatto deve comprendere le seguenti aree di analisi:

  1. governo d’impresa, per valutare il grado di trasparenza e responsabilità della società nel perseguimento delle finalità di beneficio comune, con particolare attenzione allo scopo della società, al livello di coinvolgimento dei portatori d’interesse, e al grado di trasparenza delle politiche e delle pratiche adottate dalla società;
  2. lavoratori, per valutare le relazioni con i dipendenti e i collaboratori in termini di retribuzioni e benefit, formazione e opportunità di crescita personale, qualità dell’ambiente di lavoro, comunicazione interna, flessibilità e sicurezza del lavoro;
  3. altri portatori d’interesse, per valutare le relazioni della società con i propri fornitori, con il territorio e le comunità locali in cui opera, le azioni di volontariato, le donazioni, le attività culturali e sociali, e ogni azione di supporto allo sviluppo locale e della propria catena di fornitura;
  4. ambiente, per valutare gli impatti della società, con una prospettiva di ciclo di vita dei prodotti

e dei servizi, in termini di utilizzo di risorse, energia, materie prime, processi produttivi, processi logistici e di distribuzione, uso e consumo e fine vita.

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