Commercialisti San Marino Toccaceli Bronzetti

REGIME FISCALE SEMPLIFICATO PER ATTIVITÀ COMMERCIALE DI IMPRESA ESTERA

Al fine di promuovere l’attività imprenditoriale commerciale di operatori economici esteri nella Repubblica di San Marino e facilitarne l’insediamento, è istituito un regime fiscale semplificato applicabile, per i primi ventiquattro mesi di attività, alle imprese estere, attive nel settore del commercio al dettaglio.
Gli operatori economici esteri, esercenti il commercio al dettaglio, devono essere affermati nel proprio specifico settore a livello internazionale o titolari di marchi riconosciuti a livello internazionale e soddisfare i requisiti di cui in seguito, nonché, decidere di avvalersi dell’opzione del regime fiscale semplificato.
Il regime fiscale semplificato è fruibile dall’impresa estera comunicandolo all’Ufficio Attività Economiche, contestualmente al rilascio dell’autorizzazione ad operare.

Requisiti di accesso

I requisiti di accesso al regime fiscale semplificato sono soddisfatti se si verifica una delle seguenti condizioni:

  1. l’operatore economico estero, o il gruppo di società a cui appartiene l’operatore economico, esercita l’attività di commercio al dettaglio in almeno tre diversi Stati;
  2. l’operatore economico estero esercita l’attività di commercio al dettaglio in almeno tre centri commerciali o outlet o negozi monomarca, situati nel territorio dell’Unione Europea o in un paese extra-UE.

L’operatore economico estero non deve aver precedentemente usufruito del regime fiscale semplificato.
L’attività di commercio al dettaglio può essere esercitata unicamente all’interno di uno dei centri commerciali, definiti ed individuati dalla disciplina vigente nella Repubblica di San Marino.
Per quanto non diversamente stabilito all’operatore economico estero, che si avvale del regime fiscale semplificato, è applicata la disciplina delle attività economiche vigente nella Repubblica di San Marino.

Regime fiscale semplificato

Per i primi ventiquattro mesi di attività, l’operatore economico, che soddisfa i requisiti stabiliti, può esercitare l’opzione per il regime fiscale semplificato che prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva nella misura del 12 per cento calcolata sul valore delle vendite effettuate. Tale imposta è sostitutiva dell’imposta generale sul reddito, prodotto dall’operatore economico estero in territorio, ai sensi della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche e dell’imposta sulle importazioni, per quanto riguarda le materie prime, di cui alla Legge 22 dicembre 1972 n.40 e successive modifiche.
L’imposta sostitutiva deve essere corrisposta al termine di ogni trimestre entro il quindicesimo giorno del mese successivo, mediante il deposito, presso l’Ufficio Tributario, della documentazione attestante la merce importata in territorio e venduta. La predetta liquidazione assolve gli obblighi di presentazione della dichiarazione dei redditi.
L’operatore economico estero, che ha esercitato l’opzione per il regime fiscale semplificato può richiedere l’applicazione del regime fiscale ordinario anche prima che siano trascorsi i ventiquattro mesi dall’inizio dell’attività. In tal caso, cessa il regime fiscale semplificato e l’operatore economico estero è tenuto, entro trenta giorni dalla richiesta, al pagamento dell’imposta sostitutiva, nonché alla regolarizzazione della merce importata e non venduta in conformità alle disposizioni di cui alla Legge n.40/1972 e successive modifiche.
L’imposta sostitutiva è applicata nella misura del 5 per cento solo in relazione alle esportazioni commerciali effettuate ai sensi della Legge 14 marzo 1991 n.43.
L’operatore economico estero che ha esercitato l’opzione per il regime fiscale semplificato è tenuto agli adempimenti fiscali e contabili previsti dall’articolo 9 della Legge 30 maggio 2022 n.82 per gli operatori economici esteri esercenti attività in negozi a tempo. Su richiesta dell’Ufficio Tributario, l’operatore economico estero deve esibire la documentazione contabile relativa all’attività commerciale, predisposta in conformità alle disposizioni dello Stato in cui l’operatore ha sede.
Il distacco dei dipendenti dell’operatore economico estero presso l’attività commerciale può avvenire in deroga alla disciplina di cui al Capo II del Decreto Delegato 30 ottobre 2023 n.153.

Coordinamento

Gli operatori economici esteri che, alla data di entrata in vigore della norma esercitano l’attività di commercio al dettaglio in regime di negozio a tempo ai sensi della Legge n.82/2022 e soddisfano i requisiti, possono optare per il regime semplificato, nell’esercizio in corso, mediante la decurtazione dalla durata di ventiquattro mesi dei periodi di agevolazione fiscale già fruiti.
L’operatore economico estero che, dopo aver usufruito per ventiquattro mesi del regime fiscale semplificato, continua ad esercitare la stessa attività economica in territorio mediante la costituzione di una società di diritto sammarinese, può usufruire degli incentivi di cui alla lettera c), comma 1, dell’articolo 73 della Legge n.166/2013 e successive modifiche, mediante la decurtazione dalla durata prevista per i precitati incentivi del periodo di regime fiscale semplificato già fruito ai sensi della norma.

Vuoi maggiori informazioni?

Il nostro studio è a Tua disposizione per rispondere a tutte le tue domande, chiarire i tuoi dubbi e affiancarti in tutti i passaggi per realizzare il tuo progetto.
Contattaci ora per un appuntamento!

 

Dott. Commercialisti Toccaceli Bronzetti

Dott. Fabio Toccaceli

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Segreteria

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Contabilità

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Paghe

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Dott. Filippo Bronzetti

Ragioniere Commercialista

Revisore Contabile

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Telefono (+378) 0549 901 734

Fax (+378) 0549 954 977


Commercialisti San Marino STUDIO TOCCACELI BRONZETTI 
Rated 5 / 5 based on 13 reviews 
Privacy Policy Cookie Policy