Commercialisti San Marino Toccaceli Bronzetti

Commercio elettronico San Marino

Maggiori informazioni sulle ultime normative che regolamentano le attività di commercio elettronico a San Marino

In deroga alla normativa sovraordinata della Repubblica di San Marino in materia di commercio al dettaglio che prevede l’obbligo della detenzione da parte di un soggetto residente della maggioranza della partecipazione al capitale sociale; la recente legge sul commercio elettronico introduce sensibili novità in materia al fine di regolamentare le vendite on line a San Marino.

Per “commercio elettronico” si intende ogni attività di commercio di beni e servizi di qualsiasi natura condotta tramite l’uso di comunicazioni elettroniche. La mera presentazione elettronica di beni o servizi cui non segua la conclusione di transazioni mediante l’uso di comunicazioni elettroniche non integra gli estremi della definizione di commercio elettronico.

L’esercizio esclusivo dell' ecommerce a San Marino può avvenire solo tramite il rilascio di apposita licenza commerciale che viene rilasciata nelle modalità e nelle forme, per quanto compatibili, previste dalle Leggi della Repubblica di San Marino.

Il titolare di licenza esclusiva di commercio elettronico, sia essa persona fisica o giuridica, non può essere titolare di altra licenza.
L’operatore che svolga attività di commercio elettronico non esclusiva, è tenuto a dare comunicazione in forma scritta all’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio dell’attività di commercio elettronico svolta.
Nel caso in cui l’operatore economico titolare di licenza esclusiva di commercio elettronico sia una persona giuridica, le quote o le azioni del capitale sociale possono essere detenute da persone fisiche non residenti.

Il titolare di licenza esclusiva di commercio elettronico a San Marino deve disporre di una sede fisica situata nel territorio della Repubblica di San Marino. Tale sede, qualora l’attività si esplichi tramite deposito merci dovrà prevedere anche l’uso specifico della sede stessa previsto per il tipo di attività svolta.
Nel caso in cui l’attività di commercio elettronico si svolga in forma esclusiva e diretta, è sufficiente l’uso abitativo esclusivamente per le attività con licenza individuale fino ad un massimo di €.250.000,00 di fatturato.

Sono fatti salvi i poteri di controllo e accesso degli uffici e delle Forze di Polizia secondo le regole previste per le sedi degli operatori economici.
Il commercio elettronico può svolgersi tramite mezzi informatici e riguardare attività all’ingrosso, al dettaglio e di servizi.
Le controversie in materia di uso di comunicazioni elettroniche e pratiche di commercio elettronico fanno capo alla giurisdizione del Tribunale Unico – Sezione Civile - della Repubblica di San Marino che applica mutuando in prima istanza la formula del rito abbreviato.

Registro delle attività e-commerce a San Marino

Ogni attività che svolge modalità di vendita on-line deve iscriversi presso il registro delle attività e-commerce il quale contiene i seguenti elementi:

  1. codice operatore economico;
  2. dominio;
  3. indirizzi di posta elettronica, specificando se certificata;
  4. posizionamento del server;
  5. posizionamento del gestore; nel caso non facessero capo ad un unico soggetto e luogo vanno indicati inoltre separatamente: il posizionamento del centro assistenza clienti, del centro logistica e della direzione.

Indicati gli elementi di cui al precedente comma viene rilasciato il numero di iscrizione al registro delle attività e-commerce che deve essere esposto nel sito, e l’autorizzazione all’utilizzo di un apposito marchio identificativo della qualifica di operatore di e-commerce sammarinese.

Obblighi di esibizione e specificazioni

  1. L’operatore economico tramite l’utilizzo della rete deve rendere disponibile, in maniera semplice, diretta e permanente, le seguenti informazioni circa la propria attività:
  2. il nome della ditta o della società;
  3. il numero di codice operatore economico;
  4. il numero di iscrizione al registro e-commerce;
  5. il marchio di operatore di e-commerce sammarinese;
  6. la sede;
  7. i recapiti attraverso i quali il cliente può contattare il venditore per ottenere informazioni o per presentare reclami. Queste informazioni includono tra le altre, l’indirizzo o gli indirizzi elettronici di mail, i numeri di telefono e qualsiasi altro mezzo che permetta all’operatore economico di essere contattato rapidamente e di comunicare in maniera diretta ed effettiva;
  8. se l’attività riguarda il commercio elettronico all’ingrosso, dovrà specificare che la vendita è rivolta esclusivamente ad operatori in possesso di partita IVA o codici equivalenti;
  9. i prezzi di vendita devono essere chiaramente indicati specificando se si tratti di importi comprensivi o meno dell’imposta indiretta sugli acquisti e il costo di trasporto deve essere esibito separatamente;
  10. il luogo da cui verrà spedito il bene;
  11. laddove il venditore sia soggetto ad autorizzazione, occorre indicare l’autorità addetta alla supervisione;
  12. qualora l’operatore economico offra servizi che rientrano in una professione regolamentata, gli istituti professionali adibiti, a cui l’operatore economico è iscritto; in questo caso l’operatore economico deve fornire i riferimenti di legge applicabili nello Stato di stabilimento.

Qualora un operatore economico invii comunicazioni commerciali, le modalità con cui il cliente possa richiedere o far cessare tali invii devono essere agevolmente visibili nelle varie parti del sistema informativo utilizzato per il commercio elettronico a San Marino.

Le comunicazioni elettroniche che mirano a promuovere beni e servizi dell’operatore economico devono essere chiaramente riconoscibili come comunicazioni commerciali e devono identificare le categorie di utenti per cui la comunicazione pubblicitaria è creata unitariamente ad ogni offerta promozionale.

Approfondimenti:

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